Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”. Fallimento dell’organizzatore del viaggio.

L’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo campo di applicazione una situazione nella quale l’insolvenza dell’organizzatore del viaggio è dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo.

(Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, sentenza 16 febbraio 2012, causa C-134/11)

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