Il genitore separato o divorziato non collocatario può vedere i propri figli minori durante il lockdown ? Proverò a dare una risposta.
Questa domanda mi è stata posta da molti clienti e stando alle indicazioni provenienti dalle FAQ pubblicate nel sito del Governo Italiano sembrerebbe che la risposta sia si.
Tuttavia, a seguito della successione dei provvedimenti emergenziali, in particolar modo dopo il D.P.C.M. 22 marzo 2020, come hanno correttamente fatto osservare alcuni commentatori, esiste qualche incertezza in caso di spostamenti da comune a comune.
Infatti non sussiste alcun impedimento all’esercizio del diritto di frequentazione e visita da parte del genitore non collocatario nel caso in cui non sia necessario uscire dal comune di residenza, poiché tale attività risulta consentita dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 che non impedisce gli spostamenti dettati anche “da necessità”.
Di contro il D.P.C.M. 22 marzo 2020, vieta i trasferimenti da comune a comune a meno che non siano dovuti ad esigenze lavorative, di salute e urgenze. Pertanto, sostituendo il requisito di necessità con quello di urgenza , sembrerebbe impedito il pieno esercizio del diritto alla bigenitorialità qualora per esso ci si debba spostare in comune diverso da quello di residenza. Inutile dire che un’interpretazione del genere sarebbe fortemente discriminatoria per un grande numero di genitori separati o divorziati non collocatari che vivono in un comune diverso rispetto a quello dove si trovano i figli minori, magari situati a distanza di pochi chilometri l’uno dall’altro. A tal riguardo si potrebbe sostenere che si dovrebbe piuttosto contemperare l’esigenza di riduzione della diffusione dell’epidemia da Covid-19:
Credo sia necessario un intervento correttivo volto a specificare meglio se lo spostamento in comune diverso da quello di residenza sia sempre ammesso anche nel caso di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario. Questo anche al fine di evitare le purtroppo numerose occasioni di conflitto che ne potrebbero derivare. Resta il fatto che, come spesso accade, il buon senso e la visione d’insieme sono i migliori consiglieri, ed è pertanto auspicabile che i genitori conflittuali evitino di utilizzare in maniera strumentale queste incertezze normative.
In proposito si segnala il provvedimento del Tribunale di Milano, emesso in data 11 marzo 2020 (e quindi in epoca antecedente al DPCM 22 marzo 2020) che
– ritenuto che le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM. 8 marzo 2020 n. 11 non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicchè alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;
– rilevato che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio;
ha disposto che le parti si attengano alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale (fonte: Il Familiarista).
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