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Come noto la L. n. 218 del 1995, art. 31, prevede ai fini della legge applicabile – con riferimento alla separazione personale dei coniugi che non abbiano la stessa nazionalità – il criterio di collegamento del luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale. Tale criterio è stato introdotto per la prima volta dal legislatore del 1995. << Si parla di “vita matrimoniale” e non di famiglia: nozione dinamica, di relazione tra soggetti, anziché “materiale”, indicante l’ubicazione, la dimora della famiglia. Si tratterà dunque del centro principale degli interessi e degli affetti, spesso coincidente con la residenza familiare, ma non necessariamente, potendo i componenti della famiglia avere residenze differenti. Non pare altresì dubbio che – se per lungo tempo la vita matrimoniale fosse stata localizzata in uno Stato e successivamente, ancorché da breve tempo, si fosse verificato un mutamento – alla nuova “localizzazione” ci si dovrà riferire, essendo determinante il momento della presentazione della domanda>>. (Cassazione Civile Sez. I, sentenza 7599 del 04/04/2011)
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