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Sentenza della Corte di Giustizia EU: precisazioni sulla responsabilita’ degli intermediari

Image by rustybrick via Flickr
Pubblicata oggi e segnalata da Guido Scorza nel suo blog,  la sentenza a definizione della causa C 236/08 precisa alcuni punti sulla responsabilità degli intermediari.
Dopo una veloce scorsa del testo ecco due tratti salienti della decisione che sarà certamente oggetto di analisi nei prossimi giorni:
‘  la semplice circostanza che il servizio di posizionamento (AdWords n.d.r) sia a pagamento, che la Google stabilisca le modalità di pagamento, o ancora che essa dia informazioni di ordine generale ai suoi clienti, non può avere come effetto di privare la Google delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31
l’art. 14 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi ‘.
Le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte vertevano sull’interpretazione dell’art. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), dell’art. 9, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e dell’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedevano contrapposte, nella causa C-236/08 le società Google France SARL e Google Inc.  alla società Louis Vuitton Malletier SA e, nelle cause C‑237/08 e C‑238/08, la Google alle società Viaticum SA , Luteciel SARL , Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e Tiger SARL , nonché a due privati, i sigg. Thonet e Raboin, in ordine alla visualizzazione su Internet nell’ambito del servizio AdWords di link pubblicitari a partire da parole chiave corrispondenti a marchi di impresa.
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