La rimozione dei contenuti non può essere una conseguenza automatica della diffida o della denuncia all’hosting provider di generiche condotte illecite poichè non riconducibili ad uno specifico utente.
Con provvedimento cautelare del 15/12/2009 il Tribunale di Roma aveva ordinato a You Tube la rimozione dei video estratti dal Grande Fratello 10 e pubblicati in rete da alcuni utenti del servizio. Da organi di stampa e dal sito Filodiritto.it si apprende che il Tribunale di Roma, a definizione del reclamo proposto dai legali di You Tube avverso l’ordinanza del dicembre scorso, ha confermato con decisione del’11/02/2010 il proprio provvedimento.
Tralasciando il merito della causa che non conosco nei dettagli, restano i dubbi in ordine alle possibili conseguenze della decisione del Tribunale di Roma e sopratutto le perplessità sull’esecuzione dell’ordine giudiziale di rimozione. Cosa farà You Tube ? Rimuoverà, filtrandoli, tutti i video che nella descrizione riportano e riporteranno la dicitura Grande Fratello ? Cosa accadrà se risulteranno coinvolti video che nulla hanno a che fare con i diritti di Mediaset ?
Particolamente delicato il seguente passaggio dell’ordinanza del Tribunale:
Non si tratta quindi di pretendere dal provider un’attività preventiva di controllo e di accertamento di ciascun singolo frammento caricato dagli utenti ma di rimuovere materiale illecitamente trasmesso, dopo aver avuto conoscenza dall’avente diritto a mezzo di diffide della sua presenza in rete con conseguente denunciata lesione di diritti esclusivi, e ciò senza dover attendere apposito ordine, come pretenderebbe di fare la reclamata You Tube, da parte dell’autorità giudiziaria.
Escluso per legge l’obbligo di controllo preventivo da parte dell’hosting provider:
il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione (se riconducibile ad uno specifico utente) è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso;
l’hosting provider deve informare l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione (art. 17 D.lgs 70/2003 );
l’hosting provider deve fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite (art. 17 D.lgs 70/2003);
l’hosting provider è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente (art. 17 D.lgs 70/2003).
Come è vero che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa competente possono esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse dall’utente (art. 16 n. 3), è altrettanto vero che non basta la semplice generica diffida all’hosting provider per obbligarlo automaticamente alla rimozione dei contenuti pubblicati da utenti indeterminati.
Altrimenti, nel caso di denuncia generica e non riferibile a condotte di uno specifico utente o addirittura a condotte future, l’hosting provider sarebbe di fatto costretto per ovvi motivi pratici a filtrare, in maniera automatica e quindi inevitabilmente preventiva, i contenuti pubblicati in rete con conseguente affermazione ed esercizio di un obbligo di controllo da parte del fornitore di servizi che sarebbe illegittimo poichè contrario al disposto dell’art. 17 del D.lgs. 70/2003.