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Riforma del condominio. Il recupero dei crediti condominiali.

Piazza riforma (Photo credit: Wikipedia)
La riforma approvata con la legge 220/2012 che entrerà in vigore il 18/06/2013, ha apportato alcune modifiche in tema di recupero dei crediti condominiali.
Infatti, ai sensi del’art. 1129 c.c., nella sua nuova formulazione, << salvo  che  sia  stato  espressamente  dispensato   dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa  delle somme  dovute  dagli  obbligati  entro  sei   mesi   dalla   chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso,  anche  ai sensi  dell’articolo  63,  primo  comma,   delle   disposizioni   per l’attuazione del presente codice >>.
Il nuovo art 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che << per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi >>.
L’amministratore, su richiesta dei creditori del condominio, deve comunicare i nomi dei condòmini morosi.
Infatti, <<i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini>>. Viene così introdotto un beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi in favore di quelli in regola con i pagamenti che potranno quindi eccepire la mancata esecuzione di una procedura infruttuosa nei confronti dei ritardatari. Questa norma viene inserita con il chiaro scopo di penalizzare la condotta di quei condòmini che, pur potendo eseguire i pagamenti nei termini previsti, per trascuratezza o per un errato ordine di priorità nella gestione delle spese, omettono il versamento delle quote mettendo talvolta in seria difficoltà la regolare gestione della cosa comune.
Inoltre, <<in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato>>. Pertanto risulta cancellata la necessità della previsione nel regolamento di condominio dell’autorizzazione alla sospensione della fruizione dei servizi comuni in caso di morosità, presente nella vecchia norma.
Infine, ultima novità, << chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto >>.
mariosabatino

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