L’unione civile non può essere sciolta prima di dodici mesi dalla sua creazione. Lo scioglimento è condizionato alla prova di fatti che dimostrino l’irreparabile rottura del sodalizio: una condotta di vita inaccettabile; la separazione di fatto con consenso allo scioglimento dell’unione; cinque anni di separazione di fatto anche in assenza di consenso allo scioglimento; abbandono per un periodo di due anni. L’adulterio non è compreso tra le cause di scioglimento dell’unione civile. La separazione delle coppie in unione civile così come i casi di nullità ricalcano la normativa del matrimonio. Tuttavia, la non consumazione durante l’unione non rende l’unione civile annullabile.
Anche le conseguenze di natura economica dello scioglimento delle unioni civile riprendono quanto previsto dalla normativa sul matrimonio. La tipologia di provvedimenti economici che le Corti possono adottare a seguito dello scioglimento delle unioni civili è stata interamente assorbita dalla legislazione applicabile alle coppie sposate. Il legislatore britannico ha inteso pertanto estendere all’unione civile tutte le responsabilità ed i diritti di natura economica conseguenti al matrimonio.
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