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L’interesse del minore

Nel nostro ordinamento esiste una tutela più ampia per i minori rispetto a quella delle persone adulte. Di rilievo fondamentale è il concetto di interesse del minore che permea tutta la materia del diritto di famiglia.

In ambito europeo il concetto di interesse del minore non è sconosciuto, in quanto è citato dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (in G.U.C.E. 2012/C 326/02), che lo indica come preminente in tutti gli atti ad esso relativo. Tale concetto è ripreso anche dal Regolamento dell’Unione Europea del 27 Novembre 2003, n. 2201 (cfr. G.U. del 23/12/200, n. 328) sulla responsabilità genitoriale, il quale fa emergere l’importanza di dare al minore l’opportunità di esprimere il suo punto di vista nei procedimenti che lo riguardano [1].

La giurisprudenza costituzionale[2] ha evidenziato in numerose occasioni la speciale rilevanza dell’interesse minore ed ha riconosciuto che tale interesse è complesso e articolato in diverse situazioni giuridiche, che trovano riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento costituzionale interno[3] sia nell’ordinamento internazionale[4].

La Corte di Cassazione ha definito il concetto di interesse del minore utilizzando la metafora delle scatole vuote[5], in relazione alle quali è possibile affermare che <<il loro significato non è determinabile in astratto ma solo in concreto, e solo in concreto se ne può intendere la portata>>[6].

Nella Costituzione svolgono ovviamente un ruolo centrale l’articolo 2, ove si stabilisce che la <<Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale>>  e l’art. 30 sul rapporto tra genitori e figli in tema di diritto al mantenimento ed allo studio. Con particolare riguardo al diritto allo studio <<la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto e incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, alla potestà genitoriale (oggi responsabilità genitoriale n.d.r.)>>[7].

Da tale ricostruzione emerge la figura di un minore titolare di diritti anche nei confronti dei propri genitori. La giurisprudenza riconosce al minore una certa sfera di autonomia accordandogli la possibilità di esprimere i propri sentimenti, le proprie passioni, consentendogli di fare le proprie scelte ideologiche e religiose.

Pur non essendovi infine nell’art. 2 della Costituzione un esplicito riferimento ad una tutela rafforzata della persona di minore età, non si può negare anche sotto il profilo meramente logico che essa non possa essere limitata proprio quando si stia formando e sviluppando[8].

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[1] Alessandro Picarone, Identità dei minori.  Le problematiche costituzionali delle nuove frontiere digitali, Forum di Quaderni Costituzionali.

[2] V. da ultimo Corte Costituzionale Sent. 76/2017 (Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2017, n. 239 del 2014, n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012).

[3] La Costituzione demanda alla Repubblica di proteggere l’infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.).

[4] Gli artt. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, e 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE qualificano come “superiore” l’interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato “preminente”.

[5] Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, sentenza del 7 Novembre 1985, n. 5408.

[6] Cfr. G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 149.

[7] Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza del 16 Marzo 1992, n. 132, in www.giurcost.org/decisioni/1992/0132s-92.html

[8] Alessandro Picarone, Identità dei minori.  Le problematiche costituzionali delle nuove frontiere digitali, Forum di Quaderni Costituzionali

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