Durante un procedimento di famiglia, come ad esempio un divorzio o una causa di separazione, è fondamentale stabilire in modo accurato e completo la situazione patrimoniale delle parti coinvolte. Questo aspetto è di grande importanza, poiché le decisioni prese dal giudice riguardo alla definizione dell’importo del contributo per il mantenimento dei figli, dell’assegno di mantenimento del coniuge separato e dell’assegno divorzile dipendono dalla conoscenza esatta della capacità patrimoniale delle parti in causa.
Il Giudice del processo di famiglia ha poteri molto incisivi sulla individuazione della capacità patrimoniale dei coniugi. In fatti ai sensi di quanto previsto dall’art. l’art. 473bis.2 c.p.c. “con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria“. Può essere nominato un C.T.U. .
Inoltre secondo quanto previsto dall’art. 492 bis c.p.c. in coordinato disposto con l’art. 155 sexies disp. att. c.p.c. “le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche nei procedimenti in materia di famiglia. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell’ambito di procedimenti in materia di famiglia, l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento“.
Si osserva che al di fuori dei procedimenti di famiglia, la nuova formulazione dell’art. 492 bis c.p.c. a seguito della riforma Cartabia, prevede che la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorere sia eseguita normalmente (e salvo quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo) dall’Ufficiale Giudiziario addetto al territorio ove il debitore abbia la residenza.
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