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Bambini che giocano felici in un prato

L’affidamento del minore

Il regime di affidamento del minore è mutato nel corso degli anni. A partire dalla legge 54 del 2006 è stato introdotto nel nel nostro ordinamento il concetto di affidamento condiviso per regolamentare l’esercizio della responsabilità genitoriale, fondandosi sul principio della bigenitorialità.

L’affidamento condiviso

Questa normativa ha significativamente modificato l’approccio precedentemente adottato per l’affidamento dei minori, trasformando quello che era solo una possibilità (l’affidamento congiunto), nella soluzione da adottare prioritariamente. Di conseguenza, l’affidamento esclusivo a un solo genitore richiede ora una giustificazione dettagliata nel provvedimento del giudice.

L’articolo 337-ter del codice civile infatti stabilisce che il giudice deve valutare prioritariamente l’opportunità che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, garantendo così il diritto dei minori a un rapporto equilibrato e costante con ciascuno dei genitori.

L’affidamento esclusivo

L’affidamento esclusivo di un minore è quindi una misura che che richiede una motivazione puntuale che giustifichi la scelta in favore di un genitore rispetto all’altro. Questa decisione non si basa solo sull’idoneità del genitore designato come affidatario, ma anche sulla carenza manifesta dell’altro genitore nei compiti educativi. Inoltre, la semplice distanza geografica tra le residenze dei genitori non è di per sé un ostacolo all’affidamento condiviso, a meno che non emergano gravi difficoltà nel mantenere una presenza equilibrata e continuativa del genitore non collocatario.

Frequentazione equilibrata e costante con entrambi i genitori

La legge prevede quindi che, salvo gravi ragioni, l’affidamento condiviso debba permettere una frequentazione equilibrata del figlio con entrambi i genitori. Tuttavia il giudice può stabilire un regime di visite che si discosti dall’equità formale, per garantire la crescita armoniosa e serena del minore.

Questo principio è stato sottolineato da numerose sentenze della Corte di Cassazione, che ribadiscono come l’affidamento condiviso non presupponga necessariamente una divisione temporale paritaria tra i genitori; il giudice può individuare, nell’interesse del minore, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. 4790/2022; Cass. 16231/2023; Cass. 19323/2020; Cass. 3652/2020).

La legge quindi si limita a delineare il diritto dei figli ad avere una frequentazione costante ed equilibrata, senza specificare i tempi esatti di presenza presso ciascun genitore, lasciando al giudice il compito di interpretare e applicare il principio nell’interesse superiore del minore.

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