Nel delicato scenario della separazione o del divorzio, la questione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno di divorzio assume una notevole rilevanza sia per il benessere dei figli che per la stabilità economica delle parti coinvolte. La tassazione relativa a questi assegni segue delle regole precise, le cui implicazioni meritano di essere analizzate con attenzione.
Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento destinato ai figli, la legge prevede una completa esenzione fiscale per chi lo riceve e non consente la deducibilità di tale assegno da parte di chi lo versa.
A tal riguardo la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) sollevato in riferimento all’art. 3 Cost. nella parte in cui esclude la deducibilità dal reddito complessivo ai fini delle imposte dirette degli assegni periodici corrisposti per il mantenimento dei figli (C. cost. 14 novembre 2008, n. 373).
Se l’assegno divorzile viene erogato in una soluzione unica, tale assegno non subisce tassazione e non deve essere dichiarato nel reddito annuale. Al contrario, l’assegno di mantenimento versato mensilmente al coniuge viene equiparato ad un reddito di lavoro per chi lo riceve, e deve essere dichiarato ai fini fiscali. Questa somma contribuirà a formare il reddito complessivo del beneficiario. Chi versa l’assegno invece può detrarne l’importo dal proprio reddito imponibile.
Un caso particolare si verifica quando l’assegno di mantenimento non viene percepito. In questa situazione, l’Agenzia delle Entrate prende come riferimento il titolo giuridico che stabilisce l’importo dell’assegno, ovvero la sentenza di separazione o divorzio. È consigliabile, quindi, per chi ha diritto all’assegno, mettere in mora la parte inadempiente in modo da avere una prova tangibile del mancato pagamento. Questo permetterà di dimostrare all’amministrazione fiscale la mancata percezione dell’assegno e di non essere quindi tenuti al pagamento delle relative imposte.
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