Le persone a basso reddito che abbiano la necessità di difendersi o agire in un giudizio civile, amministrativo o tributario possono richiedere ed ottenere che lo Stato paghi il compenso dell’avvocato, grazie all’istituto del patrocinio a spese dello Stato, anche conosciuto come patrocinio gratuito.
Il patrocinio a spese dello Stato, è quindi un istituto che consente alle persone meno abbienti di poter essere difese da un avvocato in un processo civile senza dover sostenerne i costi. Questo è particolarmente importante poiché, senza tale assistenza, queste persone potrebbero essere costrette a rinunciare alla tutela dei loro diritti.
Grazie al patrocinio a spese dello Stato chiunque abbia un diritto meritevole di tutela ed una pretesa non manifestamente infondata, può ottenere un’assistenza legale adeguata, indipendentemente dalla propria posizione sociale o economica.
Il patrocinio a spese dello Stato garantisce un maggiore equilibrio tra le parti in una controversia civile. Quando una delle parti coinvolta in un nel processo è meno abbiente, senza assistenza legale, potrebbe trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto all’altra parte.
Per informazioni chiama il numero 0639745668
Chi può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato
• Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01.
• Altro requisito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (art. 122 T.U.S.G.).
• Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.
• Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
• i cittadini italiani
• gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
• gli apolidi
• gli enti o associazioni senza fini di lucro che non esercitino attività economica
• l’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione
Esclusione dal beneficio
Il beneficio del patrocinio gratuito non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Dove si presenta la domanda di patrocinio a spese dello Stato
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
• luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo
• luogo dove ha sede il magistrato competente a decidere, se il processo non è ancora in corso
• luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Come si presenta la domanda
I moduli per le domande sono disponibili presso le Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
Cosa fa il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Dopo il deposito della domanda il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati:
• valuta la fondatezza delle ragioni del richiedente e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità,
• emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
– accoglimento della domanda
– non ammissibilità della domanda
– rigetto della domanda
• trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
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Foto di Tingey Injury Law Firm su Unsplash
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