La nozione di pari uso della cosa comune nel condominio è un tema di particolare interesse che produce una discreta mole di contenzioso. L’articolo 1102 del Codice Civile stabilisce che ciascun condomino ha il diritto di utilizzare le parti comuni dell’edificio, a condizione che tale uso non impedisca agli altri di fruirne allo stesso modo e che non ne alteri la consistenza e la destinazione. Tuttavia, l’interpretazione di questa norma ha dato luogo a diverse sfumature, come emerge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il partecipante alla comunione può utilizzare la cosa comune per un proprio interesse particolare, con la possibilità di trarne un’utilità specifica aggiuntiva rispetto agli altri, purché non ne alteri la consistenza e la destinazione e non impedisca l’uso paritetico degli altri (Cass., n. 5753 del 2007; Cass., n. 1499 del 1998). La nozione di pari uso non va intesa in senso stretto, come un uso identico e contemporaneo da parte di tutti i condomini, ma piuttosto come un’opportunità per ciascuno di sfruttare al meglio la cosa comune, a condizione che ciò sia compatibile con i diritti degli altri.
La giurisprudenza ha evidenziato che i rapporti tra condomini sono basati sul principio di solidarietà, il quale implica un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Di conseguenza, se è prevedibile che gli altri condomini non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata ad essa da parte di un singolo condomino deve ritenersi legittima (Cass., n. 8808 del 2003, v. da ultimo Cass. sez. II, 21/04/2022, n.12685). Il limite al godimento di ciascun condomino è rappresentato dagli interessi altrui, che costituiscono un ostacolo alla modifica solo se è ragionevole prevedere che gli altri titolari possano voler accrescere il pari uso cui hanno diritto.
In questo contesto, la nozione di pari uso della cosa comune si configura come un meccanismo di equilibrio tra i diritti individuali dei condomini e gli interessi collettivi. Da un lato, la norma tutela la possibilità per ciascun condomino di utilizzare le parti comuni a proprio vantaggio, in modo da consentire la massima espansione dell’uso. Dall’altro, essa impone di rispettare i diritti degli altri, in nome del principio di solidarietà e della convivenza civile.
Foto di Bernard Hermant su Unsplash
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