Quello del diritto del minore a non subire ingerenze illecite nella propria vita privata con particolare riguardo abuso delle immagini che lo ritraggono, è un tema particolarmente delicato poichè spesso vi sono abusi, soprattutto attraverso la diffusione nei media digitali.
Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti , l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni (art. 10 c.c.).
L’art. 10 del codice civile tutela l’interesse del soggetto a che la sua immagine non venga diffusa o esposta pubblicamente fuori dai casi previsti dalla legge e deve essere ricollegato agli artt. 96-97 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941).
L’art. 96 della L. 633/1941 prevede che Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa. Il successivo articolo 97 prevede che non occorre il consenso della persona fotografata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona.
La protezione dell’immagine spetta in primo luogo alla persona interessata; vi è però l’estensione del diritto ad agire in giudizio anche ai familiari o parenti più prossimi (coniuge, genitori e figli), nell’ottica costituzionalmente orientata della solidarietà familiare.
In caso di abuso dell’immagine, si potrà ottenere dal giudice l’ordine inibitorio di cessazione dell’abuso, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali (art. 2043 c.c.) e non patrimoniali (art. 2059 c.c.) subìti.
La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall’Italia con L. n. 176/1991, prevede all’art. 16 una protezione contro ogni interferenza arbitraria nella vita privata dei minori la quale può ovviamente manifestarsi anche attraverso la diffusione delle immagini che li ritraggono[1].
Esiste dunque sicuramente un diritto del minore a non subire ingerenze illecite nella propria vita privata tutelato – quanto all’immagine – dall’art. 10 c.c. ed anche dagli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore; più in generale, occorre riferirsi anche alla protezione offerta dall’art. 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall’Italia con L. n. 176/1991[2].
Infine, con specifico riguardo ai procedimenti penali nei quali siano coinvolti dei minori, l’art. 13 del D.P.R. 22/09/1988 n. 448 vieta la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne[3]. Tale divieto viene esteso dall’art. 50 del Codice della Privacy anche al caso del coinvolgimento del minore, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale[4].
Il diritto alla protezione dell’immagine dei minori è particolarmente importante in un’epoca in cui la tecnologia digitale e i social media hanno reso più facile che mai la diffusione di immagini e informazioni sulla vita privata delle persone. Per questo motivo, è importante che i genitori, gli insegnanti, gli operatori dei media e altri adulti che lavorano con i minori siano consapevoli dei rischi dell’abuso dell’immagine dei minori e adottino misure adeguate per proteggere la loro privacy.
In particolare, i genitori devono essere attenti alla privacy dei propri figli, evitando di pubblicare immagini o informazioni sulla loro vita privata sui social media o su altri siti web. Anche i bambini e i ragazzi stessi devono essere informati sui rischi della diffusione delle proprie immagini e sui loro diritti alla privacy. Le scuole e gli insegnanti, inoltre, devono fornire un’educazione sulla privacy nel digitale e su come utilizzare i social media in modo sicuro.
[1] Art. 16 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, <<1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti>>.
[2] Grazia Ofelia Cesaro, Genitore pubblica sui social network foto e notizie del figlio minore: interviene d’ufficio il Giudice, Il Familiarista (www.ilfamiliarista.it)
[3] Art. 13 D.P.R. 22/09/1988 n. 448. Divieto di pubblicazione e di divulgazione 1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. 2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.
[4] Art. 50 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Notizie o immagini relative a minori 1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
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