Questo è un caso in materia di trattamento delle immagini dei minori che ha fatto molto discutere. Nel mese di novembre del 2017 il Garante Privacy è stato chiamato a decidere un caso di pubblicazione su una testata online di una fotografia che ritrae una minore. Il caso fa riflettere sull’importanza della contestualizzazione dell’immagine nell’opera di valutazione della legittimità della sua pubblicazione.
Il Garante Privacy dichiara l’illiceità del trattamento per violazione dei principi di necessità e correttezza in relazione ai dati della minore, pur essendo tale immagine inserita in un archivio giornalistico al quale la testata attingeva in virtù di un abbonamento. Questo è un chiaro esempio di uso solo apparentemente lecito di un’immagine che, estrapolata dal contesto entro il quale doveva essere necessariamente collocata e per il quale risultava essere autorizzata, acquisiva connotati di illiceità. Infatti l’associazione della notizia alla foto della minore presa per altre finalità, ingenerava nel pubblico l’errore che quella ritratta fosse proprio la protagonista di un grave fatto di cronaca avvenuto a Firenze.
Pubblicazione su una testata online di una fotografia che ritrae una minore – 16 novembre 2017 [doc. web n.7354837]
1. Il segnalante ha lamentato il trattamento illecito dei dati personali riferiti alla figlia, minore d’età, nonché la lesione del diritto all’immagine della stessa in relazione ad una fotografia ─ nella quale la minore è ritratta, vestita da sposa, nell’atto di infilare un anello nuziale nella mano di un adulto ─ pubblicata sulla pagina web http://www.today.it/cronaca/sposa-bambina-firenze.html della testata Today.it a corredo di un articolo dal titolo “Ragazzina venduta come sposa per 15mila euro dal papà. Arrestato il padre serbo che si era accordato con un connazionale in Francia”, rilanciato con la medesima immagine anche sulla pagina Facebook del quotidiano.
2.1. Nell’ambito dell’istruttoria avviata dall’Ufficio, Citynews s.p.a., editore della menzionata testata e titolare del trattamento, ha rappresentato di aver provveduto alla rimozione della fotografia precisando, a seguito di una richiesta di informazioni integrative formulata dall’Ufficio, che la fotografia – pubblicata « a corredo di un articolo concernente l’ennesimo fatto scabroso in cui un padre ha venduto in sposa la propria figlia» – sarebbe stata reperita dal catalogo ANSA dal quale la testata attinge in forza di un accordo di licenza per l’utilizzo e la diffusione di fotografie sulle proprie testate telematiche. La scelta sulla fotografia in parola è caduta «per l’attinenza dell’argomento, essendo quest’ultima stata scattata appositamente per la campagna di Amnesty contro il fenomeno delle cd. spose bambine», circostanza resa esplicita in calce all’immagine pubblicata, nella quale si faceva espressamente riferimento a tale campagna e alla fonte (Ansa) dalla quale era stata reperita (mediante la dicitura “mai più spose bambine – Amnesty/Ansa”).
La Società, nel confermare l’avvenuta rimozione della fotografia, ha pertanto rappresentato di non ravvisare nella propria condotta alcuna violazione dei diritti della minore, segnalando altresì ulteriori link a pagine web nelle quali la medesima immagine è stata riprodotta.
2.2. Con nota del 13 ottobre 2017 il segnalante ha contestato le argomentazioni dell’Editore evidenziando che, nel caso oggetto di segnalazione, la foto della minore non è stata associata alla campagna “Mai più spose bambine” promossa da Amnesty lnternational, «titolare dei diritti della campagna di sfruttamento dell’immagine della minore», bensì utilizzata in modo improprio a corredo del sopra menzionato articolo.
3.1. Oggetto di doglianza è il trattamento effettuato dalla testata Today.it la quale, nel riportare la notizia avente ad oggetto la vicenda di una minore d’età, ridotta in schiavitù dal padre e promessa in sposa ad un connazionale verso corrispettivo, venuta alla luce (e sventata) grazie alle indagini svolte dalla Questura di Firenze, ha associato all’articolo la fotografia sopra descritta.
3.2. In base alle verifiche effettuate dall’Ufficio, anche sulla scorta degli elementi rappresentati dalla testata nella comunicazione del 19 settembre u.s., l’immagine della minore sarebbe stata ripresa in occasione di un evento pubblico, avvenuto in piazza del Pantheon a Roma, e si inserisce nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione promossa da Amnesty lnternational contro la pratica, crescente, dei matrimoni forzati di bambine e ragazze di giovane età. L’evento ha avuto vasta eco ed è stato riportato da molteplici organi di informazione i quali, al fine di documentare l’iniziativa, hanno pubblicato diverse immagini nelle quali è presente la minore raccolte in tale circostanza.
3.3. In merito alla lamentata diffusione oggetto della segnalazione, deve rilevarsi che, ancorché il contenuto dell’articolo sia riconducibile ad una legittima attività di cronaca su un fatto di rilevante interesse pubblico, l’associazione allo stesso della fotografia in parola configura però un trattamento illecito di dati personali dell’interessata. Ed invero l’accostamento dell’immagine al menzionato fatto di cronaca è lesivo del diritto all’identità personale dell’interessata (artt. 2 e 11, comma 1, lett. a), e 137 del Codice), essendo idoneo ad individuare (erroneamente) la minore quale protagonista del fatto di cronaca, fatto radicalmente diverso da quello che aveva giustificato l’originaria raccolta e diffusione dell’immagine e pregiudizievole per la minore (cfr. documento del Garante 11 giugno 2004, “Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti”, doc. web n. 1007634; v. anche provv. 9 marzo 2006, doc. web n. 1269316).
3.4. La stessa giurisprudenza evidenzia peraltro il particolare rigore della disciplina vigente in merito all’uso dell’immagine (art. 10 cod. civ.) – la quale «in quanto rappresentazione delle sembianze individuali, attiene ad uno dei modi di essere della persona, configurandosi come una proiezione concreta (forse la più immediata) della personalità nei rapporti con l’esterno» – e sottolinea come «il relativo diritto […] costituisca una manifestazione della libertà individuale», avente ad oggetto «un dato attinente all’identità personale», sottratto all’uso indiscriminato da parte di terzi (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15360).
3.5. Né la testata risulta aver adottato alcun accorgimento volto a prevenire l’identificazione della minore (ad es. pixelandone, come di uso ormai comune, il volto). Misura che, se richiesta (in astratto) rispetto all’eventuale diffusione dell’immagine della minore interessata dalla vicenda fiorentina (cfr. art. 7 del codice di deontologia e Carta di Treviso), a maggior ragione si sarebbe dovuta tenere in relazione alla figlia del segnalante (che nulla ha a che vedere con i fatti di cronaca sopra descritti).
3.6. Non costituisce infine valido argomento difensivo l’indicazione da parte dell’Editore (cfr. nota del 19 settembre 2017) di altre pagine web nelle quali è stata riprodotta la medesima immagine, posto che si tratta di articoli che, diversamente da quello oggetto di segnalazione, utilizzano la fotografia in modo pertinente rispetto al tema trattato, documentando l’evento pubblico (il “finto matrimonio”) connesso alla campagna di sensibilizzazione sopra descritta.
4. Alla luce di tali considerazioni, va dichiarata l’illiceità del trattamento posto in essere da Citynews s.p.a. in relazione all’utilizzo in concreto avvenuto della richiamata fotografia per violazione dei principi di necessità e correttezza in relazione ai dati della minore (v., in particolare, artt. 3 e 11, comma 1, lett. a, del Codice, nonché art. 7 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, all. A.1 al Codice e pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179).
Preso atto dell’iniziativa assunta tempestivamente dall’Editore volta alla rimozione della fotografia, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c), 143, comma 1, lett. b) e 144 del Codice, si prescrive a Citynews s.p.a. di adottare le misure necessarie affinché la fotografia oggetto di segnalazione, in particolare ove memorizzata nei propri archivi, non sia ulteriormente utilizzata in violazione del diritto all’identità personale dell’interessata.
5. Resta salva la facoltà dell’interessata che ritenga di aver subito un danno – anche non patrimoniale – per effetto del trattamento di dati personali, di far valere le proprie pretese risarcitorie, ove ne ricorrano i presupposti, davanti all’autorità giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
1. dichiara illecito il trattamento posto in essere da Citynews s.p.a., Editore della testata Today.it, consistente nella pubblicazione della fotografia che ritrae la minore, figlia del segnalante, a corredo dell’articolo dal titolo “Ragazzina venduta come sposa per 15mila euro dal papà. Arrestato il padre serbo che si era accordato con un connazionale in Francia”;
2. ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c), 143, comma 1, lett. b) e 144 del Codice, prescrive a Citynews s.p.a. di adottare le misure necessarie affinché la fotografia oggetto di segnalazione, in particolare ove memorizzata nei propri archivi, non sia ulteriormente utilizzata in violazione del diritto all’identità personale dell’interessata.
Ai sensi dell’art. 157 del Codice, invita, altresì, entro trenta giorni dalla data di ricezione presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 164 del Codice.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
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