Cass. pen. Sez. VI, Sent., 03-10-2018, n. 43903
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 36674 del 22/07/2015, Martin, Rv. 264668, e Sez. 6, n. 51149 del 09/04/2014, Scopelliti, Rv. 261415). Vi è anche qualche decisione, la quale, muovendosi nell’ambito di questo orientamento, ha espressamente precisato che non è necessario il fine specifico di violare i doveri imposti dal proprio ufficio (Sez. 6, n. 8996 del 11/02/2010, Notarpietro, Rv. 246410).
La sentenza impugnata rileva che M.G. è stato estensore del provvedimento emesso dalla Corte d’appello di M. in relazione al gravame proposto da C.E. avverso il decreto adottato in primo grado dal Tribunale di M. in data 19 settembre 2008, e che le aveva applicato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora per la durata di tre anni. Osserva, poi, che la procedura era stata trattata nella camera di consiglio dell’1 luglio 2009, e che il provvedimento è stato depositato in cancelleria solo in data 24 marzo 2011, nonostante i solleciti scritti presentati dal difensore di C.E. l’11 marzo 2010 e da C.E. personalmente il 14 maggio 2010, ricevuti personalmente dal ricorrente, tra l’altro anche presidente del Collegio che aveva trattato la procedura. Aggiunge, inoltre, che M.G., il quale aveva anche altri ritardi nella redazione delle sentenze, non aveva adottato alcuna iniziativa per redigere sollecitamente il provvedimento, come, ad esempio, richieste di esonero parziale, per l’eccessiva gravosità dei carichi di lavoro, ovvero di aspettativa per motivi di famiglia, a causa di una grave vicenda familiare concernente lo stato di salute di una figlia, tra l’altro risalente nel tempo. Osserva, ancora, che non risultano carichi di lavoro insostenibili o ingestibili, anche perchè non sono emersi, per gli altri componenti della Sezione di cui faceva parte M., problemi analoghi a quelli del ricorrente, nè sono state offerte concrete allegazioni in ordine a sproporzioni di distribuzione degli affari in danno di quest’ultimo.
Alla luce dei principi indicati e dei fatti come ricostruiti correttamente dalla sentenza impugnata, risulta immune da vizi la conclusione in ordine alla sussistenza del dolo richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie di rifiuto di atti di ufficio di cui all’art. 328 c.p., comma 1.
Invero, è stato accertato, in modo incensurabile in questa sede, che M.G., agendo nell’esercizio della funzione giudiziaria, e quindi quale pubblico ufficiale, aveva piena consapevolezza del proprio contegno omissivo rispetto al dovere di redigere il provvedimento di prevenzione, anche per le sollecitazioni scritte ricevute, e che il diniego di adempimento non ha trovato alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione gravante su di lui, anche perchè egli non ha attivato quelle iniziative previste dall’ordinamento giuridico che gli avrebbero consentito di fruire di maggior tempo per provvedere.
La sentenza è disponibile per la consultazione nel database pubblico della Corte di Cassazione
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