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Nel caso in questione, la legge nazionale comune corrisponde anche con quella del criterio residuale dello Stato in cui la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata, atteso che i coniugi si sono spostati in Virginia (USA) ed in tale Stato hanno vissuto la maggior parte del loro breve rapporto di coniugio (i coniugi, infatti, si sono sposati nello Stato della Virginia il 19.4.1996 ed hanno ivi convissuto fino al 27.8.1997, data in cui hanno trasferito la residenza familiare a Vienna; tuttavia, in data 1.9.1998 il resistente D. T. B. ha definitivamente abbandonato la casa coniugale di Vienna per rientrare negli Stati Uniti); peraltro, nel caso in questione il criterio residuale dello Stato in cui la vita matrimoniale è stata prevalentemente localizzata è funzionale anche all’individuazione della disciplina concretamente applicabile, essendo noto che la comune cittadinanza statunitense individua l’appartenenza ad una federazione al cui interno la disciplina dei rapporti matrimoniali può avere differente regolamentazione da Stato a Stato. Tribunale di Tivoli, sentenza del 04/08/2009
FATTO E DIRITTO
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in base all’articolo 32 della legge 31.5.1995, n. 218, che prevede che in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio è sufficiente che uno dei coniugi sia cittadino italiano od il matrimonio sia stato celebrato in Italia; la ricorrente è cittadina italiana e, quindi, il criterio di collegamento per l’esistenza della giurisdizione è soddisfatto;
1. per quanto concerne, invece, la legge regolatrice del rapporto, si deve fare riferimento all’articolo 31 della legge 31.5.1995, n. 218, che prevede che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza, si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata;
2. nel caso specifico sussiste il criterio principale individuato dalla disposizione, consistente nella comune nazionalità statunitense dei coniugi al momento della domanda di scioglimento del matrimonio; ha affermato recentemente la
Corte di Cassazione, in merito ai criteri di collegamento di cui all’articolo 31, che la separazione personale dei coniugi è regolata dalla legge italiana, se questa è quella nazionale comune dei coniugi al momento dell’introduzione del giudizio, essendo residuale l’ulteriore criterio relativo all’applicazione della legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata (nella specie, la Suprema Corte, con la sentenza n. 18613 del 7.7.2008, ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto applicabile la legge italiana ad un giudizio di separazione tra un marito di nazionalità italiana e una moglie argentina, ma che aveva acquisito la nazionalità italiana, ritenendo pertanto irrilevante – ai fini della determinazione in parola – la circostanza che la vita matrimoniale si era svolta in prevalenza a
Buenos Aires); comunque, nel caso in questione, la legge nazionale comune corrisponde anche con quella del criterio residuale dello Stato in cui la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata, atteso che i coniugi si sono spostati in
Virginia (USA) ed in tale Stato hanno vissuto la maggior parte del loro breve rapporto di coniugio (i coniugi, infatti, si sono sposati nello Stato della Virginia il 19.4.1996 ed hanno ivi convissuto fino al 27.8.1997, data in cui hanno trasferito la residenza familiare a Vienna; tuttavia, in data 1.9.1998 il resistente D. T. B. ha definitivamente abbandonato la casa coniugale di Vienna per rientrare negli Stati Uniti); peraltro, nel caso in questione il criterio residuale dello Stato in cui la vita matrimoniale è stata prevalentemente localizzata è funzionale anche all’individuazione della disciplina concretamente applicabile, essendo noto che la comune cittadinanza statunitense individua l’appartenenza ad una federazione al cui interno la disciplina dei rapporti matrimoniali può avere differente regolamentazione da Stato a Stato;
3. accertato, quindi, che alla fattispecie debba essere applicato il diritto dello Stato della Virginia, si deve rilevare che il capitolo 6° del titolo 20° del codice annotato della Virginia, paragrafi 20 – 91 concernenti i motivi di divorzio, prevede la facoltà di divorziare su richiesta delle parti nel caso che i coniugi abbiano vissuto separatamente e distanti senza coabitare continuativamente per un anno;
4. dai documenti prodotti in atti risulta pacificamente che il resistente D. T. B. dal 1.9.1998 si è allontanato dalla casa familiare di Vienna ed ha fatto rientro negli Stati Uniti: ciè è attestato da: 1)la dichiarazione per lo sdoganamento dei beni in ingresso negli Stati Uniti, da cui risulta la data d’arrivo negli U.S.A. il 1.9.1998 con provenienza dall’Austria; 2)la dichiarazione supplementare resa alla dogana dal resistente che ha affermato di provenire dall’Austria e di rientrare negli
USA per motivi di divorzio; 3)dal certificato A.I.R.E. dell’Ambasciata d’Italia a Vienna che, alla data del 7.12.2000, non include il resistente nella scheda familiare di M. M. M.; 4)dalla dichiarazione resa dinanzi al notaio da D. V. B., padre di D. T. B., e C. R. B., matrigna di D. T. B., che hanno dichiarato che dal 1999 il resistente non vive con la moglie, avendo lasciato la casa di Vienna e fatto rientro negli Stati Uniti per sottoporsi a cure contro l’alcoolismo;
1. accertata, quindi, la sussistenza della fattispecie prevista dalla rammentata disposizione del codice della Virginia, può certamente essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
2. dal matrimonio non sono nati figli, né la ricorrente ha avanzato domande di natura economica;
3. va infine disposta la pubblicità prescritta dall’articolo 69 del d.p.r. 3.11.2000 n. 396 da effettuare presso l’ufficio dello stato civile del Comune ………