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Diritto d’autore su Internet : le prime impressioni sull’art. 70 comma 1 bis della legge 633/’41

L’art. 70 comma 1 bis della legge sul diritto d’autore, recentemente approvato in via definitiva dal Senato e di cui tanto si discute in questi giorni, consente la libera pubblicazione – attraverso la rete Internet – di immagini e musiche a bassa risoluzione e degradate. Tale pubblicazione, recita la norma, è possibile solo per uso didattico o scientifico e solo se l’utilizzo non sia a scopo di lucro. La legge rinvia la definizione dei limiti all’uso didattico e scientifico ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Come già osservato da Guido Scorza nel suo blog, il mezzo di diffusione utilizzato, cioè la rete Internet, fermo restando l’uso didattico e scientifico, comporta l’obbligo di utilizzare un formato che consenta una fruizione dell’opera in una qualità inferiore (degradata o a bassa risoluzione) rispetto alle modalità “normali” di cui al comma primo dello stesso articolo 70.

Come giustamente evidenziato da Manlio Cammarata su InterLex << l’aspetto più preoccupante è che questi usi sono liberi solo a scopi scientifici o didattici, e non (come sarebbe logico) per qualsiasi scopo divulgativo non a fini di lucro, come per le enciclopedie on line >>.

Daniele Minotti nel suo blog sostiene che << pur coi noti limiti, il comma 1-bis amplia certi diritti di riproduzione. E’ libera la riproduzione integrale dell’opera (pur in qualita’ ridotta). Prima c’erano limiti di carattere quantitativo e, comunque, tutto era molto discutibile per immagini e musiche >>. Quindi è concessa la riproduzione integrale ma degradata dell’opera.

Pietro Folena, presidente della Commissione Cultura alla Camera (che ha elaborato la modifica), ha dichiarato a La Repubblica che il comma è stato introdotto <<per creare un primo spazio libero online dalle pastoie del vecchio diritto d’autore. L’abbiamo fatto tenendo conto delle migliaia di professori che hanno ricevuto multe e ingiunzioni, dalla Siae, per avere pubblicato opere a scopo didattico sui propri siti. Grazie a questo nuovo comma, potranno farlo senza rischiare più niente>>. Folena, sul concetto di degradazione e bassa risoluzione, precisa che c’è stato un equivoco che ha indotto in errore i primi commentatori <<perché per immagini e musica di qualità degradata si intende semplicemente una qualità non paragonabile a quella di un cd, ma comunque ascoltabile. Oppure, un’immagine con dimensioni non utili alla riproduzione a stampa (quindi praticamente tutte le immagini del web)>>.

Secondo Folena, il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dovrà precisare i concetti di degradazione e bassa risoluzione.

Tuttavia la lettera della norma, in ordine al decreto ministeriale, sembra riferirsi solo alla definizione deilimiti all’uso didattico o scientifico e non anche ai requisiti tecnici che dovrebbero avere l’immagine a bassa risoluzione o la musica degradata.

Pertanto a mio parere dovranno essere gli interpreti e la giurisprudenza (e non il decreto ministeriale) a chiarire e precisare nel caso concreto i concetti di degradazione e bassa risoluzione. Una corretta indagine sul punto, non può prescindere infatti dall’uso che viene fatto dell’opera e dal contesto ove essa è inserita anche in rapporto al contenuto didattico e scientifico rispetto al quale dovrebbe essere strumentale. (Mario Sabatino LPG – La Pagina Giuridica)

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Il nuovo articolo 70 della legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

mariosabatino

View Comments

  • Non ho capito una cosa. Visto che si parla di "immagini", ciò comprende anche un "libro" (un opera testuale) se pubblicato/condiviso online come "sequenza di immagini" (degradate) e non come file di testo/documento?
    Non è la stesa cosa perché da una sequenza di immagini non posso "copincollare" il testo, ad esempio.

  • Quesito interessante. A mio avviso le immagini di cui parla il testo della legge sono le foto. Non credo che il legislatore abbia pensato alle immagini scansionate di un libro. Per quanto riguarda i libri credo sia operativo il numero 1 dell'articolo in questione: >. L'immagine scansionate della pagina del libro potrebbe rientrare nella cd. riproduzione di parti dell'opera.

  • Grazie della spiegazione, mi ci ritrovo abbastanza. Anche io penserei che si intendano immagini con scopo "visuo-illustrativo" (foto, disegni, grafici, schemi), ma comunque mi chiedo se un opera testuale condivisa in forma di immagini "significativamente degradate", tale da non costituire concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera (e questo è un punto cercamente delicato), e per fini didattico-scientifici, forse potrebbe (dovrebbe?) essere incluso in tale legge.
    Scontato il fatto che non debba essere spacciata per propria un'opera altrui, dunque che ne si citi l'autore.
    Quindi alla fine quello che mi chiedo è: perché immagini e musiche sì, e opere testuali no? In realtà per quanto riguarda le immagini mi tornerebbe la differenza: sono troppo utili nella diffusione didattica dei contenuti.
    Ma le musiche? Che scopo avrebbero? Forse bisognerebbe definire un po' meglio cosa si intende per musiche.

  • Beh. Se pensi ad uno studio storico sulla cultura afro-americana, ad esempio, come potresti non inserire alcuni brani in formato "degradato" di alcuni classici dell'epoca dello swing ? Dipende dal contesto teorico e didattico nel quale sono inserite le opere protette, rispetto al quale la pubblicazione deve risultare strumentale.

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mariosabatino

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