L’articolo 1 del comma 1, lettera a), DPCM 26/4/2020 dispone che “si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti”.
Il termine “congiunti” non trova un immediato riscontro normativo, essendo stato utilizzato per lo più in sede di interpretazione dottrinale e giurisprudenziale.
Ad avviso dell’avvocata Daniela Messina, membro di IusTeam – Rete di Avvocati, con “l’utilizzo di un termine non espressamente normato come “congiunti”, il Legislatore parrebbe aver voluto consentire lo spostamento all’interno del territorio della propria Regione anche a categorie più ampie rispetto a quelle normativamente previste, includendo in tale definizione anche quei soggetti che abbiano instaurato, di fatto, tra di loro stabili e durevoli relazioni affettive e sentimentali“.
Vi invito a leggere l’articolo pubblicato nel blog dello studio dell’avvocata Daniela Messina:
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.