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Processo a carte scoperte: proposta di novella all’art. 115 c.p.c.

Il 23 di febbraio scrivevo dell’opportunità di introdurre l’istituto della discovery nell’ordinamento italiano.
http://www.lapaginagiuridica.net/2013/02/per-lintroduzione-della-discovery.html
Dopo un breve scambio di opinioni con alcuni colleghi nella mailing list legalit ho elaborato questa piccola modifica all’art. 115 c.p.c.
Testo proposta:
<< E’ possibile utilizzare nel processo soltanto i documenti di cui le parti siano state messe a conoscenza mediante la consegna in copia, almeno 90 giorni prima della notifica dell’atto di citazione  o del deposito del ricorso, con ogni mezzo e modalità idonei a garantire la certezza del loro ricevimento >>.
Da aggiungere al primo comma dell’art. 115 c.p.c. che sarebbe quindi così novellato:
<< Salvi i casi previsti dalla legge (cc. 2736; c.p.c. 117, 118, 213, 240, 241, 257, 258, 317, 439, 464), il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.  E’ possibile utilizzare nel processo soltanto i documenti di cui le parti siano state messe a conoscenza mediante la consegna in copia, almeno 90 giorni prima della notifica dell’atto di citazione o del deposito del ricorso, con ogni mezzo e modalità idonei a garantire la certezza del loro ricevimento.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza >>

 

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