Il 23 di febbraio scrivevo dell’opportunità di introdurre l’istituto della discovery nell’ordinamento italiano.
Dopo un breve scambio di opinioni con alcuni colleghi nella mailing list legalit ho elaborato questa piccola modifica all’art. 115 c.p.c.
Testo proposta:
<< E’ possibile utilizzare nel processo soltanto i documenti di cui le parti siano state messe a conoscenza mediante la consegna in copia, almeno 90 giorni prima della notifica dell’atto di citazione o del deposito del ricorso, con ogni mezzo e modalità idonei a garantire la certezza del loro ricevimento >>.
Da aggiungere al primo comma dell’art. 115 c.p.c. che sarebbe quindi così novellato:
<< Salvi i casi previsti dalla legge (cc. 2736; c.p.c. 117, 118, 213, 240, 241, 257, 258, 317, 439, 464), il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. E’ possibile utilizzare nel processo soltanto i documenti di cui le parti siano state messe a conoscenza mediante la consegna in copia, almeno 90 giorni prima della notifica dell’atto di citazione o del deposito del ricorso, con ogni mezzo e modalità idonei a garantire la certezza del loro ricevimento.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza >>
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