Il Parlamento europeo,
– vista l’interrogazione alla Commissione sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione (O-000092/2018 – B8-0405/2018),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia,
– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali ,
– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2017 sulla tecnologia finanziaria: l’influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario ,
– vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2018 sui blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento ,
– visto il regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679),
– vista la proposta di regolamento sulla proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)),
– vista la sua risoluzione dell’11 ottobre 2017 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) ,
– viste le iniziative della Commissione europea per l’esplorazione delle tecnologie di registro distribuito (DLT), tra le quali “Blockchain4EU: Blockchain per le trasformazioni industriali”, “Osservatorio e forum dell’UE sulla blockchain”, “Blockchain per il bene sociale” e lo “Studio sull’opportunità e sulla fattibilità di una struttura blockchain dell’UE”,
– visti l’articolo 128, paragrafo 5, e l’articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0373+0+DOC+XML+V0//IT
A. considerando che le tecnologie DLT e blockchain possono costituire uno strumento che rafforza l’autonomia dei cittadini dando loro l’opportunità di controllare i propri dati e decidere quali condividere nel registro, nonché la capacità di scegliere chi possa vedere tali dati;
B. considerando che la DLT è una tecnologia a scopo generico in grado di migliorare l’efficienza dei costi delle transazioni eliminando intermediari e costi di intermediazione, oltre ad aumentare la trasparenza delle transazioni, ridisegnando anche le catene del valore e migliorando l’efficienza organizzativa attraverso un decentramento affidabile;
C. considerando che la DLT può introdurre, attraverso i necessari meccanismi di cifratura e controllo, un paradigma informatico che può democratizzare i dati e rafforzare la fiducia e la trasparenza, fornendo un percorso sicuro ed efficace per l’esecuzione delle transazioni;
D. considerando che la DLT promuove la pseudonimizzazione degli utenti, ma non la loro anonimizzazione;
E. considerando che la DLT è una tecnologia in continua evoluzione che necessita di un quadro favorevole all’innovazione che consenta e incoraggi la certezza del diritto e rispetti il principio della neutralità tecnologica, promuovendo nel contempo la protezione dei consumatori, degli investitori e dell’ambiente, aumentando il valore sociale della tecnologia, riducendo il divario digitale e migliorando le competenze digitali dei cittadini;
F. considerando che la DLT può definire un quadro di trasparenza, ridurre la corruzione, rilevare l’evasione fiscale, consentire la tracciabilità dei pagamenti illeciti, agevolare le politiche antiriciclaggio e individuare l’appropriazione indebita di beni;
G. considerando che la DLT consente di garantire l’integrità dei dati mentre la capacità di fornire una pista di audit a prova di manomissione consente nuovi modelli di pubblica amministrazione e contribuisce a migliorare la sicurezza;
H. considerando che l’approccio normativo nei confronti della DLT dovrebbe essere favorevole all’innovazione e basarsi sul principio della neutralità tecnologica, consentendo anche la creazione di ecosistemi favorevoli all’innovazione e di poli di innovazione;
I. considerando che la blockchain è solo uno dei vari tipi di DLT; che alcune soluzioni DLT memorizzano tutte le singole transazioni in blocchi collegati tra di loro in ordine cronologico per creare una catena che garantisce la sicurezza e l’integrità dei dati;
J. considerando che si ritiene che gli attacchi informatici abbiano un impatto minore su tali catene, in quanto devono prendere a bersaglio un vasto numero di copie anziché una versione centralizzata;
K. considerando che la DLT può migliorare in modo significativo i settori chiave dell’economia nonché la qualità dei servizi pubblici, fornendo ai consumatori e ai cittadini un’esperienza transazionale di alto livello e una riduzione dei costi a loro carico;
L. considerando che i problemi e le preoccupazioni connessi all’applicazione di regolamentazioni e norme orizzontali, riguardanti questioni come la protezione dei dati o l’imposizione fiscale, possono inibire il potenziale di sviluppo della DLT nell’UE;
M. considerando che le applicazioni DLT possono potenzialmente divenire rapidamente sistemiche, in modo analogo a quanto avvenuto per le innovazioni digitali, che hanno cambiato radicalmente i servizi in altri settori come le telecomunicazioni;
N. considerando che i rischi e i problemi della tecnologia non sono ancora completamente noti;
DLT, decentramento e applicazioni
1. sottolinea che la DLT riduce i costi di intermediazione in un ambiente di fiducia tra le parti di una transazione e consente scambi di valore tra pari suscettibili di rafforzare l’autonomia dei cittadini, destrutturare i modelli tradizionali, migliorare i servizi e ridurre i costi lungo le catene del valore in un’ampia gamma di settori chiave;
2. sottolinea il profondo impatto che le applicazioni basate sulla DLT potrebbero avere sulla struttura della governance pubblica e sul ruolo delle istituzioni e chiede alla Commissione di effettuare uno studio per valutare i potenziali scenari di una più ampia diffusione delle reti pubbliche basate sulla DLT;
3. pone l’accento sull’ampia gamma di applicazioni basate sulla DLT che potrebbero potenzialmente interessare tutti i settori dell’economia;
Applicazioni a basso consumo energetico e rispettose dell’ambiente
4. sottolinea che la DLT può trasformare e democratizzare i mercati dell’energia, consentendo alle utenze domestiche di produrre energia rispettosa dell’ambiente e di scambiarla tra pari; evidenzia che tali tecnologie offrono scalabilità e flessibilità a operatori di impianti, fornitori e consumatori;
5. sottolinea che la DLT può sostenere la produzione e il consumo di energia verde e potrebbe migliorare l’efficienza degli scambi energetici; rileva che la DLT può trasformare il funzionamento della rete elettrica e consentire a comunità e singoli di fornire servizi di rete e di integrare le risorse rinnovabili in modo più efficace; sottolinea inoltre che la DLT può creare alternative ai programmi di investimenti sulle energie rinnovabili sponsorizzati dallo Stato;
6. rileva che la DLT può agevolare le infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell’energia e creare un nuovo ecosistema per le transazioni riguardanti i veicoli elettrici; sottolinea che la DLT migliora le comunicazioni in materia di energia e consente una precisa tracciatura dei certificati relativi all’energia rinnovabile o alle emissioni di carbonio;
7. sottolinea che la DLT può sostenere l’elettrificazione delle comunità rurali indigenti mediante meccanismi alternativi di pagamento e donazione;
8. sottolinea la necessità di promuovere soluzioni tecniche che prevedano un minor consumo di energia e siano in genere quanto più possibile rispettose dell’ambiente; sottolinea che diversi meccanismi di consenso, tra i quali “proof-of-work”, “proof-of-stake”, “proof-of-authority” e “proof-of-elapsed-time”, hanno esigenze di consumo energetico diverse; invita la Commissione ad aggiungere una dimensione di efficienza energetica nelle sue attività connesse alla DLT e a esaminare, attraverso iniziative di ricerca, l’impatto energetico e l’efficienza energetica dei vari meccanismi di consenso;
9. chiede una valutazione dei modelli di governance nell’ambito dei diversi meccanismi di consenso in via di elaborazione, tenendo conto delle potenziali necessità di sistemi, attori e organizzazioni di intermediazione, al fine di convalidare e verificare l’autenticità degli scambi e prevenire per tempo comportamenti fraudolenti;
10. sottolinea che la DLT può offrire nuove opportunità all’economia circolare incentivando il riciclaggio e attivando sistemi fiduciari e reputazionali in tempo reale;
Trasporti
11. sottolinea il potenziale della DLT per la mobilità e la logistica, comprese l’immatricolazione e la gestione dei veicoli, la verifica delle distanze di guida, le soluzioni assicurative smart e la ricarica dei veicoli elettrici;
Settore sanitario
12. evidenzia le potenzialità della DLT per migliorare l’efficacia dei dati e la comunicazione delle sperimentazioni cliniche nel settore della sanità, che consentono lo scambio di dati digitali tra istituzioni pubbliche e private sotto il controllo dei cittadini/pazienti;
13. riconosce il potenziale di miglioramento dell’efficienza del settore sanitario attraverso l’interoperabilità dei dati sanitari elettronici, la verifica dell’identità e una migliore distribuzione dei farmaci;
14. rileva che la DLT consente ai cittadini di controllare i propri dati sanitari e di beneficiare della trasparenza in tale ambito, nonché di scegliere quali dati condividere, anche per quanto riguarda il loro utilizzo da parte delle compagnie di assicurazione e dell’ecosistema sanitario in senso lato; sottolinea che le applicazioni DLT dovrebbero proteggere la riservatezza dei dati sanitari sensibili;
15. invita la Commissione a esaminare i casi d’uso basati sulla DLT nella gestione dei sistemi sanitari e a individuare casi e requisiti di riferimento che consentano l’immissione di dati di alta qualità e l’interoperabilità tra le varie DLT, a seconda dei sistemi e dei tipi di istituzione e del relativo processo lavorativo;
Catene di approvvigionamento:
16. sottolinea l’importanza della DLT nel miglioramento delle catene di approvvigionamento; osserva che la DLT può facilitare la spedizione e il monitoraggio dell’origine delle merci e dei loro ingredienti o componenti, migliorando la trasparenza, la visibilità e il controllo della conformità, assicurando che nel luogo di origine di un prodotto siano rispettati i protocolli in materia di sostenibilità e diritti umani, quindi riducendo il rischio che nella catena di approvvigionamento entrino merci illegali e garantendo la tutela dei consumatori; osserva che la DLT può essere utilizzata come strumento per migliorare l’efficacia dei controlli delle contraffazioni effettuati dai funzionari doganali;
Istruzione
17. sottolinea il potenziale della DLT per la verifica dei titoli accademici, la certificazione criptata dei certificati di studio (ad esempio i “blockcerts”) e i meccanismi di trasferimento dei crediti;
18. sottolinea che la mancanza di conoscenze in merito alle potenzialità della DLT scoraggia i cittadini europei dall’utilizzare soluzioni innovative per le loro imprese;
19. sottolinea la necessità di creare enti senza scopo di lucro, ad esempio centri di ricerca, che sarebbero poli di innovazione specializzati nella tecnologia DLT per svolgere funzioni formative sulla tecnologia negli Stati membri;
20. invita la Commissione a esaminare la possibilità di creare una rete a livello di UE, altamente scalabile e interoperabile, che si avvalga delle risorse tecnologiche degli istituti di istruzione dell’Unione, al fine di adottare tale tecnologia per la condivisione di dati e informazioni, contribuendo così a un più efficace riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali; incoraggia inoltre gli Stati membri ad adeguare i programmi di studio specializzati a livello universitario al fine di includere lo studio delle tecnologie emergenti come la DLT;
21. riconosce che per far sì che la DLT sia considerata affidabile, occorre migliorarne la conoscenza e la comprensione; invita gli Stati membri ad affrontare la questione attraverso formazione e istruzione mirate;
Industrie creative e diritti d’autore
22. sottolinea che nel caso dei contenuti creativi “digitalizzati”, la DLT può consentire di tracciare e gestire la proprietà intellettuale e facilitare la protezione dei diritti d’autore e dei brevetti; pone l’accento sul fatto che la DLT può consentire titolarità e sviluppo creativo maggiori da parte degli artisti mediante un registro pubblico aperto che possa anche indicare chiaramente proprietà e diritti d’autore; sottolinea che la DLT potrebbe contribuire a collegare i creatori al loro lavoro, migliorando così la sicurezza e la funzionalità nel contesto di un ecosistema di innovazione collaborativa e aperta, soprattutto in settori quali la produzione additiva e la stampa 3D;
23. rileva che la DLT potrebbe giovare agli autori apportando maggiore trasparenza e tracciabilità all’uso dei loro contenuti creativi, nonché riducendo gli intermediari per quanto riguarda il pagamento dei loro contenuti creativi;
Settore finanziario
24. sottolinea l’importanza della DLT nell’intermediazione finanziaria e il suo potenziale per migliorare la trasparenza e ridurre i costi di transazione e i costi nascosti attraverso una migliore gestione dei dati e la semplificazione dei processi; richiama l’attenzione sulle sfide di interoperabilità che l’uso della tecnologia può porre al settore finanziario;
25. accoglie con favore la ricerca e la sperimentazione che importanti istituti finanziari hanno intrapreso nell’esplorazione delle capacità della DLT; sottolinea che l’uso di questa tecnologia può incidere anche sulle infrastrutture del settore finanziario e perturbare l’intermediazione finanziaria;
26. invita la Commissione e le autorità finanziarie a monitorare le tendenze in evoluzione e i casi di uso nel settore finanziario;
27. sottolinea la volatilità e l’incertezza che circondano le criptovalute; prende atto della possibilità di esaminare ulteriormente la praticabilità di metodi alternativi di pagamento e di trasferimento di valore utilizzando criptovalute; invita la Commissione e la BCE a fornire informazioni sulle fonti di volatilità delle criptovalute, a individuare i rischi per il pubblico e a esaminare le possibilità di introdurre tali valute nel sistema di pagamento europeo;
Ecosistema della DLT
Auto-sovranità, identità e fiducia
28. evidenzia che la DLT consente agli utenti di identificarsi e al contempo offre loro la facoltà di controllare quali dati personali intendono condividere; osserva che un’ampia gamma di applicazioni può consentire diversi livelli di trasparenza, il che aumenta la necessità che le applicazioni siano conformi al diritto dell’UE; sottolinea anche che i dati in un registro pubblico sono pseudonimi e non anonimi;
29. sottolinea che la DLT sostiene la creazione di nuovi modelli al fine di cambiare l’attuale concetto e l’odierna architettura delle identità digitali; rileva che, di conseguenza, l’identità digitale si estende alle persone, alle organizzazioni e agli oggetti e semplifica ulteriormente i processi identitari quali “Conosci il tuo cliente”, consentendo al contempo il controllo personale sui dati;
30. sottolinea che la gestione dei dati personali implica che gli utenti abbiano la capacità e le conoscenze e competenze tecniche per gestire i propri dati; è preoccupato per i rischi di un uso scorretto dei propri dati e per la vulnerabilità dinanzi a sistemi fraudolenti a causa della mancanza di conoscenza;
31. sottolinea che le identità digitali sono indispensabili per il futuro di questa tecnologia; ritiene che gli Stati membri dovrebbero scambiarsi le migliori pratiche su come garantire la sicurezza di tali dati;
32. sottolinea che, sebbene la DLT promuova l’identità auto-sovrana, il “diritto all’oblio” non è facilmente applicabile in questa tecnologia;
33. sottolinea che è della massima importanza che gli usi della DLT siano conformi alla legislazione dell’UE sulla protezione dei dati, in particolare al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR); invita la Commissione e il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) a fornire ulteriori orientamenti su questo punto;
34. sottolinea che la fiducia nella DLT è garantita da algoritmi crittografici che sostituiscono l’intermediario terzo attraverso un meccanismo che esegue la convalida, la salvaguardia e la conservazione delle transazioni;
35. sottolinea che la fiducia nelle blockchain pubbliche (permissionless) si fonda su algoritmi crittografici, sui partecipanti, sulla configurazione della rete e sulla struttura e che gli intermediari terzi possono essere sostituiti attraverso un meccanismo che effettua la convalida, la salvaguardia e la conservazione delle transazioni e accelera la compensazione e il regolamento di alcune operazioni in titoli; rileva che l’efficacia delle salvaguardie dipende dalla corretta applicazione della tecnologia e pertanto richiede sviluppi tecnologici che garantiscano la sicurezza reale, rafforzando così la fiducia;
Contratti intelligenti
36. sottolinea che i contratti intelligenti sono un elemento importante abilitato dalle DLT e possono fungere da fattori chiave delle applicazioni decentralizzate; evidenzia la necessità che la Commissione effettui una valutazione approfondita delle potenzialità e delle implicazioni giuridiche, ad esempio i rischi relativi alla giurisdizione; ritiene che il monitoraggio dei casi d’uso sarà utile nello studio delle potenzialità dei contratti intelligenti;
37. sottolinea che la certezza del diritto circa la validità di una firma digitale crittografata è un passo fondamentale per favorire i contratti intelligenti;
38. invita la Commissione a promuovere l’elaborazione di norme tecniche a livello delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali ISO, UIT e CEN-CELENEC e a condurre un’analisi approfondita del quadro giuridico esistente nei vari Stati membri in relazione all’applicabilità dei contratti intelligenti; invita la Commissione, qualora emergessero potenziali ostacoli all’utilizzo di tali contratti nel mercato unico digitale, ad adottare misure adeguate al fine di valutare se tali ostacoli siano proporzionati; osserva tuttavia che la certezza del diritto può essere rafforzata attraverso il coordinamento giuridico o il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri in materia di contratti intelligenti;
Interoperabilità, normazione e scalabilità
39. sottolinea che esiste una moltitudine di DLT con svariate caratteristiche tecnologiche nonché diversi meccanismi di governance (registri distribuiti con autorizzazione e senza autorizzazione) e di consenso;
40. osserva che per garantire l’efficienza è essenziale l’interoperabilità: i) tra DLT, ii) tra applicazioni costruite sulle stesse DLT, e iii) tra DLT e sistemi preesistenti;
41. accoglie con favore le iniziative di organizzazioni come l’ISO nella fissazione di norme per le DLT; invita la Commissione a continuare a collaborare con altre organizzazioni internazionali nella definizione di norme;
42. sottolinea l’importanza di adottare un approccio globale in materia di definizione delle norme per impedire che le imprese innovative vengano regolamentate al di fuori dell’UE;
43. sottolinea che, affinché si crei fiducia nelle DLT, è necessario disporre di un ampio numero di registri distribuiti solidi e ampliati, onde evitare la concentrazione dei dati nelle mani di pochi operatori del mercato, che potrebbe condurre a collusione; incoraggia la creazione di poli DLT in tutta l’UE;
Sicurezza delle infrastrutture
44. ricorda l’importanza di proteggere le infrastrutture delle DLT e ritiene che, per poter sfruttare efficacemente i vantaggi di questa tecnologia, non si debbano consentire abusi di posizione dominante;
45. invita la Commissione a seguire da vicino gli sviluppi tecnologici (come i computer quantistici), a valutare i rischi tecnologici, a favorire la resilienza agli attacchi informatici o alle avarie del sistema e a promuovere i progetti nel campo della protezione dei dati che assicurano la sostenibilità delle piattaforme basate sulle DLT, nell’ambito dell’agenda dell’Osservatorio dell’UE sulla blockchain; invita la Commissione a stanziare conseguentemente le risorse;
46. incoraggia le autorità competenti e la Commissione a mettere a punto prove di stress per le applicazioni DLT;
Importanza strategica delle DLT per le infrastrutture pubbliche
47. sottolinea le potenzialità in termini di efficacia delle DLT per i servizi e la gestione del settore pubblico per quanto riguarda la riduzione della burocrazia, in particolare nell’ottica dell’applicazione del piano d’azione per l’eGovernment, con particolare riferimento all’adozione, a livello dell’Unione, del principio digitale “una tantum”, (TOOP – The Once-Only Principle), e quindi all’ulteriore riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
48. sottolinea le potenzialità delle DLT in termini di decentramento della governance e rafforzamento della capacità dei cittadini di esercitare il controllo di responsabilità sui governi; invita la Commissione a esaminare le possibilità di miglioramento dei servizi pubblici tradizionali, tra cui la digitalizzazione e il decentramento dei registri pubblici, del catasto, del rilascio di licenze, delle certificazioni ai cittadini (ad esempio certificati di nascita e di matrimonio) e della gestione delle migrazioni, in particolare attraverso la messa a punto di concreti casi d’uso e progetti pilota; invita la Commissione a esaminare anche le applicazioni DLT che migliorano i processi riguardanti la privacy e la riservatezza degli scambi di dati, nonché l’accesso ai servizi di e-government con identità digitale decentralizzata;
49. è consapevole dei rischi associati alle applicazioni DLT, con particolare riferimento all’uso delle applicazioni blockchain pubbliche per attività criminali, fra cui evasione ed elusione fiscale e riciclaggio di denaro, e insiste sul fatto che tali problematiche devono essere monitorate e affrontate urgentemente dalla Commissione e dagli Stati membri; invita la Commissione, a tal fine, a esaminare anche le potenzialità delle DLT in materia di applicazione della legge, tracciamento del riciclaggio di capitali e transazioni nell’economia sommersa, nonché monitoraggio fiscale;
50. invita la Commissione a monitorare le potenzialità delle DLT per il miglioramento del bene sociale e a valutare l’impatto sociale della tecnologia;
51. invita la Commissione a creare piattaforme basate sulle DLT che consentano di monitorare e tracciare i finanziamenti dell’UE destinati alle ONG, aumentando in tal modo la visibilità dei programmi di assistenza dell’UE e la responsabilità dei beneficiari;
52. sottolinea, tenendo conto delle opportunità offerte dalle DLT in termini di efficienza, le potenzialità delle blockchain per il settore pubblico europeo, che, nel rispetto del diritto dell’UE, consentiranno transazioni transfrontaliere decentralizzate tra Stati membri, agevolando così lo sviluppo di servizi più sicuri e snelli, l’informativa regolamentare e le transazioni di dati tra i cittadini e le istituzioni dell’UE;
53. sottolinea che le blockchain per il settore pubblico dell’UE consentirebbero una maggiore trasparenza, una maggiore razionalizzazione nel trattamento delle informazioni e la messa a punto di servizi più sicuri per i cittadini europei; pone l’accento sulla possibilità di concepire una rete blockchain privata (permissioned) condivisa tra gli Stati membri e intesa a memorizzare i dati dei cittadini in modo sicuro e flessibile;
54. invita la Commissione a valutare la sicurezza e l’efficienza dei sistemi di votazione elettronica, inclusi quelli che utilizzano le DLT, sia per il settore pubblico che per quello privato; incoraggia l’ulteriore studio di casi d’uso;
PMI, trasferimento di tecnologia e finanziamenti
55. accoglie con favore il potenziale delle DLT di migliorare le catene del valore esistenti, trasformare i modelli aziendali e quindi favorire una prosperità trainata dall’innovazione; evidenzia l’impatto della razionalizzazione delle catene di approvvigionamento e dell’aumento dell’interoperabilità tra le imprese;
56. sottolinea che i protocolli aperti della blockchain possono ridurre gli ostacoli all’ingresso per le PMI e migliorare la concorrenza nei mercati digitali;
57. sottolinea che le PMI possono trarre vantaggio dalla disintermediazione riducendo i costi di transazione, i costi di intermediazione e gli oneri burocratici; prende atto che l’uso delle DLT richiede investimenti in infrastrutture specializzate o in servizi ad alta capacità;
58. osserva che le piccole e medie imprese innovative e le start-up devono avere accesso ai finanziamenti al fine di sviluppare progetti basati sulle DLT; invita la BEI e il FEI a creare opportunità di finanziamento che sostengano gli sforzi imprenditoriali basati sulle DLT al fine di accelerare il trasferimento di tecnologie;
59. invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri al fine di garantire la certezza del diritto per investitori, cittadini e utenti, sia attivi che passivi, promuovendo al contempo l’armonizzazione all’interno dell’Unione e valutando l’idea di introdurre un passaporto europeo di progetti basati sulle DLT;
60. evidenzia le potenzialità delle offerte iniziali di moneta (ICO) in quanto strumento di investimento alternativo per finanziare le PMI e le start-up innovative e accelerare il trasferimento di tecnologie; sottolinea che la mancanza di chiarezza in merito al quadro giuridico applicabile alle ICO può incidere negativamente su tali potenzialità; rammenta che la certezza del diritto può essere determinante nell’aumentare la protezione degli investitori e dei consumatori e nel ridurre i rischi derivanti dall’asimmetria informativa, da comportamenti fraudolenti e da attività illegali quali il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale, come pure altri rischi, come evidenziato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella sua relazione del 2017 sulle ICO; invita la Commissione a formulare orientamenti, norme e obblighi di informativa, specialmente nel caso degli “utility token” che possono essere considerati più come una categoria distinta di attivi che come titoli;
61. pone l’accento sui rischi connessi alle ICO; invita la Commissione e le competenti autorità di regolamentazione a individuare i criteri che rafforzano la protezione degli investitori e a definire requisiti e obblighi in materia di comunicazione per i promotori delle ICO; sottolinea che la chiarezza giuridica è essenziale per sfruttare le potenzialità delle ICO e prevenire le frodi e i segnali di mercato negativi;
62. sottolinea che le ICO possono essere una componente essenziale all’interno dell’Unione dei mercati dei capitali; invita la Commissione a valutare gli obblighi giuridici che consentiranno a questa categoria di attivi di essere combinata con altri veicoli finanziari per rafforzare i finanziamenti e i progetti di innovazione delle PMI;
63. invita la Commissione a istituire un osservatorio per il monitoraggio delle ICO e a creare una base di dati delle loro caratteristiche e tassonomia, distinguendo tra “security token” e “utility token”; rileva che un quadro modello di sperimentazione normativa e un codice di condotta accompagnato da norme in materia potrebbero costituire il risultato positivo di tale osservatorio nell’ottica di aiutare gli Stati membri a valutare le possibilità delle ICO;
64. accoglie con favore la decisione della Commissione e del Consiglio di includere le DLT come un settore legittimo di finanziamento a titolo del FEIS 2.0;
Politiche di stimolo delle DLT in Europa
65. sottolinea che qualsiasi approccio regolamentare nei confronti delle DLT dovrebbe essere favorevole all’innovazione, consentire un sistema di “passaporto” ed essere improntato ai principi di neutralità tecnologica e neutralità dei modelli aziendali;
66. esorta la Commissione europea e gli Stati membri a elaborare e attuare strategie di formazione e riqualificazione in materia di competenze digitali che consentano una partecipazione attiva e inclusiva della società europea nel cambio di paradigma;
67. incoraggia la Commissione e le autorità nazionali competenti ad acquisire tempestivamente le competenze tecniche e la capacità normativa che consentano di intervenire rapidamente a livello legislativo o regolamentare, se e quando opportuno;
68. sottolinea che l’Unione non dovrebbe disciplinare le DLT di per sé ma dovrebbe cercare di eliminare gli attuali ostacoli all’attuazione di blockchain; accoglie con favore l’approccio della Commissione che consiste nel seguire un metodo basato su casi d’uso nell’esame del contesto normativo riguardante il ricorso alle DLT e dei soggetti che ne fanno uso nei vari settori e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la convergenza e l’armonizzazione degli approcci normativi;
69. invita la Commissione a valutare ed elaborare un quadro giuridico europeo, al fine di risolvere eventuali problemi giurisdizionali che potrebbero sorgere in caso di situazioni fraudolente o reati nello scambio di DLT;
70. osserva che l’impiego di casi è essenziale per lo sviluppo delle migliori pratiche nell’ecosistema delle DLT nonché per la valutazione e la gestione degli impatti che l’automatizzazione delle procedure genera sulla struttura occupazionale;
71. si compiace degli ambiti di ricerca orientati al futuro volti a valutare meglio le potenziali opportunità e sfide delle tecnologie emergenti a sostegno di un miglioramento del processo decisionale, e accoglie con favore, nello specifico, il progetto della Commissione “Blockchain4EU: Blockchain for Industrial Transformations” (Blockchain4EU: blockchain per le trasformazioni industriali);
72. chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto iniziative comuni di sensibilizzazione e di formazione rivolte a cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche e intese ad agevolare la comprensione e la diffusione di questa tecnologia;
73. sottolinea l’importanza della ricerca e degli investimenti sulle DLT; osserva che il QFP per il periodo successivo al 2020 dovrebbe garantire finanziamenti per le iniziative e i progetti di ricerca basati sulle DLT, dal momento che è necessario portare avanti la ricerca di base sulle DLT, anche in merito ai potenziali rischi e all’impatto sociale;
74. invita la Commissione a promuovere una sensibilizzazione in merito alle DLT, ad avviare iniziative per istruire i cittadini riguardo alla tecnologia e ad affrontare il problema del divario digitale tra gli Stati membri;
75. raccomanda uno stretto coordinamento delle iniziative presenti e future sulle DLT e dei progetti pilota realizzati dalla Commissione, eventualmente sotto la guida dell’Osservatorio dell’UE sulla blockchain, in modo da ottenere effetti sinergici e garantire la creazione di un reale valore aggiunto, evitando al contempo dispendiose duplicazioni delle strutture; invita la Commissione a uno scambio periodico di informazioni con il Parlamento sui progressi compiuti nell’ambito dei progetti pilota sulle DLT;
76. chiede alla Commissione di intraprendere iniziative politiche che promuovano la competitività dell’UE nel campo delle DLT;
77. sottolinea che l’Unione dispone di un’eccellente opportunità per divenire leader mondiale nel campo delle DLT ed essere un attore credibile nel guidarne lo sviluppo e i mercati livello globale, in collaborazione con i partner internazionali;
o
o o
78. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.
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