Il provvedimento di assegnazione della casa familiare concessa in comodato ai coniugi non è opponibile al comodante che chieda la restituzione dell’immobile nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione, ai sensi dell’art.1809, comma 2 c.c., (Cass. 28 febbraio 2011, n. 4917)
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