Tribunale di La Spezia, sentenza 997 del 13/11/2009
Commette il reato di truffa e non un semplice inadempimento contrattuale chi abbia venduto su Internet un bene mai inviato all’acquirente ma di cui abbia ricevuto il pagamento del prezzo mediante una ricarica PostePay rendendosi poi irreperibile.
Secondo il Tribunale di La Spezia, sono “ravvisabili quegli artifici e raggiri che consentono di differenziare la condotta truffaldina da un mero inadempimento contrattuale. Si osserva infatti che da un lato l’imputata pubblicizzava l’offerta di vendita tramite una fotografia che rafforzava la convinzione della effettiva esistenza del bene da acquistare. Inoltre, nella corrispondenza che seguiva l’offerta di acquisto da parte della parte offesa, l’imputata, adombrando la possibilità di vendere il bene ad altri soggetti, induceva la parte offesa a scegliere la modalità di pagamento meno garantita rispetto ad altre possibili (quali bonifici bancari o pagamento tramite sistemi tipo PayPal) e che più difficilmente l’avrebbe resa identificabile“.
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