L’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo campo di applicazione una situazione nella quale l’insolvenza dell’organizzatore del viaggio è dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo.
(Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, sentenza 16 febbraio 2012, causa C-134/11)
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.